IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,  che  approva
lo  statuto  speciale  per  la  Sardegna, ed in particolare l'art. 8,
cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122,
che indica le entrate della regione;
  Sentita la  commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione
prevista  dall'art.  56,  primo  comma,  del menzionato statuto della
regione Sardegna;
  Visto il parere del consiglio  regionale  della  regione  Sardegna,
espresso ai sensi del secondo comma dell'art. 56 dello statuto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari
regionali, di concerto con il Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. La determinazione dell'ammontare dell'entrata prevista dall'art.
8, primo comma, lettere a) e d), dello statuto speciale della regione
Sardegna,  approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,
come modificato dall'art. 1 della  legge  13  aprile  1983,  n.  122,
spettante  alla  regione per il periodo 1 gennaio 1983-31 marzo 1993,
e' effettuata, d'intesa tra il Governo e il presidente  della  giunta
regionale,  prendendo  a  riferimento il gettito spettante per l'anno
1994.
  2. La somma cosi' determinata verra' corrisposta dal Ministero  del
tesoro  negli  esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998 in ragione di un
terzo per ciascun anno.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 11 gennaio 1996
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  FRATTINI, Ministro per la  funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
                                  FANTOZZI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: DINI
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  L'art.  8  dello  statuto  speciale  per la Sardegna,
          approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3,
          come  sostituito  dall'art.  1  della legge n. 122/1983, e'
          cosi' formulato:
             "Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite:
               a) dai sette decimi  del  gettito  delle  imposte  sul
          reddito  delle  persone fisiche e sul reddito delle persone
          giuridiche riscosse nel territorio della regione;
               b) dai nove  decimi  del  gettito  delle  imposte  sul
          bollo,  di  registro,  ipotecarie, sul consumo dell'energia
          elettrica  e  delle  tasse  sulle  concessioni  governative
          percette nel territorio della regione;
               c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e
          donazioni riscosse nel territorio della regione;
               d)  dai  sette  decimi del gettito delle ritenute alla
          fonte di cui all'art. 23 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, operate da imprese
          industriali e commerciali che hanno la sede centrale  nella
          regione   sugli   emolumenti  corrisposti  a  soggetti  che
          prestano  la  loro  opera  nella  sede  centrale  e   negli
          stabilimenti  ed impianti situati nel territorio regionale,
          nonche'  di  quelle  operate  da  imprese   industriali   e
          commerciali  che  hanno  la  sede  centrale fuori dal detto
          territorio sugli  emolumenti  corrisposti  a  soggetti  che
          prestano  la  loro  opera  presso  stabilimenti ed impianti
          ubicati nell'ambito del territorio regionale;  le  ritenute
          alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con
          sede  centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a
          soggetti che prestano la  loro  opera  in  stabilimenti  ed
          impianti  situati  fuori  dal territorio regionale spettano
          per intero allo Stato;
               e) dai nove decimi dell'imposta  di  fabbricazione  su
          tutti  i  prodotti  che  ne  siano  gravati,  percetta  nel
          territorio della regione;
               f) dai nove decimi della  quota  fiscale  dell'imposta
          erariale  di  consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei
          tabacchi consumati nella regione;
               g) da  una  quota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          riscossa  nel  territorio  della  regione,  compresa quella
          relativa  alla  importazione,   al   netto   dei   rimborsi
          effettuati  al  sensi  dell'articolo 38-bis del decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive  modificazioni,  da determinarsi preventivamente
          per ciascun anno finanziario d'intesa fra  lo  Stato  e  la
          regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le
          funzioni normali della regione;
               h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
               i)  da  imposte e tasse sul turismo e da altri tributi
          propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in
          armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
               l)  dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal
          proprio demanio;
               m)  da  contributi  straordinari   dello   Stato   per
          particolari  piani  di  opere pubbliche e di trasformazione
          fondiaria".
             - Il testo dell'art.  56  del  medesimo  statuto  e'  il
          seguente:
             "Art.  56.  -  Una  commissione  paritetica  di  quattro
          membri, nominati dal Governo della Repubblica  e  dall'alto
          commissario  per la Sardegna sentita la consulta regionale,
          proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del
          personale dallo Stato alla regione,  nonche'  le  norme  di
          attuazione del presente statuto.
             Tali norme saranno sottoposte al parere della consulta o
          del  consiglio  regionale  e  saranno  emanate  con decreto
          legislativo".
 
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 8 dello statuto speciale  della
          regione Sardegna si veda in nota alle premesse.